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L’atteggiamento di Costantino nei riguardi della magia

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In questo articolo ci occuperemo dei provvedimenti legislativi adottati da Costantino nei riguardi della magia. Prima di entrare nel nucleo del nostro discorso dobbiamo mettere in evidenza che nel mondo 
antico fu sempre molto sentita l’esigenza non solo di conoscere il futuro ma anche di cambiare il corso del fato utilizzando la magia. Tale esigenza divenne particolarmente forte a partire dal III° secolo d.C., periodo storico nel quale l’uomo vide nella magia la possibilità di sfuggire alla tragica situazione morale, sociale, politica e psicologica in cui si veniva a trovare. Generale fu perciò in questa epoca la credenza della magia attraverso la quale si pensava di dominare la materia e soddisfare le più varie necessità, come ad esempio difendersi da un grave pericolo, provocare la morte di un nemico, suscitare l’amore nella persona amata, causare la pioggia o anche ottenere la vittoria del proprio cavallo nelle corse dell’ippodromo. (Il A Vogt, Declino di Roma, Il Mulino, 1982 p.54) 
Vogliamo mettere in evidenza che a parte pochi scettici ed agnostici, uomini di ogni religione erano affascinati da incantesimi e sortilegi: come dimostrano gli allarmati canoni conciliari degli inizi del IV° secolo persino i cristiani ricorrevano ai maghi. Dobbiamo altresì mettere in evidenza che la Chiesa credeva nell’ efficacia della magia anche se ne vietava la pratica ai suoi fedeli perché la riteneva opera di demoni malvagi ostili al regno di Dio e alla salvezza degli uomini. (Origene contra celsus, I, 60)

In questo clima socioculturale di universale credenza nelle forze della magia, Costantino sentì il bisogno di emettere dei provvedimenti legislativi contro la pratica della magia. In estrema sintesi in tale provvedimento legislativo di dubbia datazione l’imperatore dichiarò costituire reato punibile con severissime sanzioni la magia diretta contro la salute delle altre persone oppure finalizzata a suscitare amore nella persona amata. Al contrario, Costantino dichiarò che non costituiva reato la pratica della magia finalizzata a curare le malattie oppure a salvaguardare il raccolto dei campi dalla pioggia e dalla grandine. (Momsen, Cod Theod CCXV)
Questa costituzione emanata da Costantino non rompeva con la tradizione del paganesimo tradizionale dal momento che la magia era sempre vissuta ai margini del paganesimo tradizionale. Nel mondo romano la magia finalizzata a danneggiare le altre persone era stata sempre duramente condannata a cominciare dal tempo delle leggi delle dodici Tavole: infatti nell’ottava Tavola venivano proibiti vari tipi di incantesimi; più tardi i romani emisero altri provvedimenti legislativi sempre sulla magia e giunsero a identificare con essa molte pratiche delle religioni misteriche. Ma la più importante legge riguardante la magia fu la Lex Cornelia de sicariis et veneficis promulgata da Silla nell’ 81 a.C. In tale legge venivano puniti con pene molto severe coloro che fornivano una pozione abortiva o un filtro d’ amore perché la loro azione era duramente condannata da Silla. Se poi in conseguenza della pozione o del filtro morivano terze persone i colpevoli erano condannati alla pena capitale. Severissime erano anche le pene per quelle persone che celebravano riti notturni per tenere legate con incantesimi le persone amate o per distruggerle. I colpevoli di tale reato venivano o crocifissi o gettati nell’arena in pasto alle bestie feroci. Inoltre venivano condannati a morte mediante crocifissione o gettate nell’arena in pasto alle belve feroci i maghi. Infine era persino proibito possedere dei libri di magia: gli eventuali colpevoli venivano puniti con la confisca dei beni e l’ esilio in un isola lontana, mentre i libri di magia venivano bruciati in pubblico. Per essere sintetici, attraverso la severità di tali pene si voleva far comprendere che era proibita severamente non solo la pratica della magia ma anche la sua stessa conoscenza.
In epoca imperiale secondo l’ Historia Augusta l’ imperatore Caracalla giunse al punto di proibire anche la pratica della magia a scopi benefici come guarire le febbri malariche. Anche la Chiesa era molto preoccupata dalle pratiche magiche ed infatti nel Concilio di Elvira celebrato agli inizi del IV° secolo i vescovi decisero di punire chi uccideva qualcuno con la magia con la massima delle sanzioni: la non ammissione alla comunione neppure in punto di morte. (Concilio di Elvira, canone 5) 
Come abbiamo cercato di mettere in evidenza, Costantino nel colpire la magia finalizzata a danneggiare le altre persone o a suscitare sentimenti di amore si muoveva nell’ ambito dell’ antica tradizione romana. Tuttavia nell’emanare la sua costituzione l’imperatore considerò reati particolarmente gravi solamente quegli incantesimi condannati severamente dalla chiesa. Quindi non esiste nessun dubbio che l’imperatore nell’emanare questa costituzione abbia subito l’influenza degli ambienti cristiani a lui vicini. A causa di tale influenza Costantino condanna duramente non solo la magia finalizzata a danneggiare le altre persone ma anche la magia finalizzata a conquistare l’amore della persona amata. Tale tipo di magia era contraria alla morale sessuale portata avanti dal Cristianesimo.
Negli anni che precedettero l’emanazione della costituzione di Costantino, la difesa della morale sessuale costituiva una delle preoccupazioni più importanti della Chiesa. Nel Concilio di Elvira vennero promulgate diverse disposizioni allo scopo di difendere la pudicizia e la castità. Per fare qualche esempio, il Concilio di Elvira emanò un canone con il quale si rifiutava la comunione anche in punto di morte ai fornicatori che ricadevano nella stessa colpa dopo essere stati ammessi alla penitenza. (Concilio di Elvira, canone 37) 

Inoltre il Concilio di Elvira proibì alle donne vergini i rapporti sessuali prematrimoniali. 
Infine il Concilio di Elvira emanò numerose disposizioni per colpire gli adulteri, sia uomini sia donne. (Concilio di Elvira, canoni 47, 64, 70)
Ci sembra pertanto evidente che Costantino nei suoi provvedimenti legislativi fece propria questa esigenza della Chiesa, ovvero la difesa di una sua rigida morale sessuale in tempi di forte corruzione dei costumi. 
Appare quindi evidente che la proibizione della magia a scopi di seduzione amorosa non sia una misura isolata nei provvedimenti legislativi di Costantino, dal momento che durante tutto il suo regno Costantino emanò provvedimenti finalizzati a reprimere le colpe sessuali. Tuttavia dobbiamo mettere in evidenza che Costantino non considerò un crimine la magia praticata per la salute del corpo e anche quella praticata nelle campagne finalizzata ad evitare che i raccolti venissero danneggiati dalla pioggia o dalla grandine. Questo dato di fatto potrebbe suscitare la meraviglia dei lettori, in quanto Costantino non condannando questi tipi di magia esprimeva un pensiero contrario al Cristianesimo. Infatti la Chiesa non faceva differenza tra la magia finalizzata a scopi malvagi e quella benevola, in quanto considerava tutti i tipi di magia espressioni delle forze demoniache. Ma il discorso non è così semplice come potrebbe apparire: Costantino pur subendo l’ influenza della Chiesa doveva fare i conti con una realtà sociale assai complessa, nella quale alcuni riti magici come in nessuna altra epoca erano particolarmente diffusi nella popolazione. Pertanto Costantino non poteva proibire anche la magia praticata nelle campagne per proteggere i raccolti o la magia praticata per difendere la salute senza andare incontro a rischio di perdere la vita ed il regno. D’altra parte la stessa Chiesa mentre era stata severissima con la magia malefica e quella sessuale aveva colpito con pene meno severe quelli che praticavano la magia per raggiungere fini moralmente leciti. Infatti la Chiesa nel Concilio di Ancira impose una penitenza di 5 anni a chi riceveva in casa gente per fare in modo di conservare la salute con la magia. (Concilio di Ancira, canone 24)
Se come abbiamo visto anche la stessa chiesa distingueva tra magia malefica e sessuale, colpite con pene estremamente severe, e magia benefica combattuta in modo assai più blando, non dobbiamo quindi sorprenderci se Costantino in una legge pubblica indirizzata a sudditi ancora in gran parte pagani abbia tollerato la pratica della magia benefica. 
Formuleremo ora alcune considerazioni sulla politica religiosa di Costantino negli anni immediatamente successivi alla vittoria su Massenzio. La politica religiosa di Costantino fu senza dubbio influenzata dalla sua conversione al cristianesimo e fu altresì influenzata dalla consapevolezza che la maggior parte dei suoi sudditi non era cristiana ma era ancora pagana. Gli studiosi che si sono interessati della politica religiosa di Costantino hanno dovuto affrontare importanti e complessi problemi: in primo luogo la conversione di Costantino fu sincera oppure fu frutto di un calcolo politico; in secondo luogo, se tale conversione fu sincera, perché la politica religiosa di Costantino fu caratterizzata da un forte e spiccato sincretismo religioso. (G. Pellegrino, La politica religiosa di Costantino, centro studi la runa.it)
Riguardo la prima questione noi pensiamo che la conversione di Costantino al cristianesimo fu sincera e non fu frutto di un calcolo politico, per la semplice ragione che al tempo di Costantino i cristiani erano una sparuta minoranza nell’impero romano, mentre la maggior parte degli abitanti di tale impero aderiva alle varie correnti del paganesimo. Per quel che riguarda la seconda questione noi pensiamo che la politica religiosa di Costantino fu caratterizzata dal sincretismo religioso perché egli essendo un abile uomo politico non poteva non tener conto che la maggior parte dei suoi sudditi era pagana e i cristiani oltre ad essere una minoranza erano stati oggetto di dure persecuzioni da parte di vari imperatori. Quindi per dirla in maniera sintetica il sincretismo religioso fu una dura necessità alla quale dovette piegarsi Costantino per non perdere il regno e la vita. Tale sincretismo religioso è evidente non solo nei provvedimenti legislativi riguardanti la magia ma anche in quelle costituzioni riguardanti altre importanti questioni.

Chiudiamo tale articolo citando come esempio i provvedimenti legislativi di Costantino riguardanti la divinazione: l’ imperatore proprio per non irritare la stragrande maggioranza dei suoi sudditi considerò lecita l’attività divinatoria degli aruspici nei templi pagani ma la proibì nelle case dei privati cittadini dove gli aruspici avrebbero potuto usare le loro arti divinatorie per minacciare l’ impero di Costantino. Tuttavia tenendo presente che la Chiesa condanna ogni forma di divinazione privata o pubblica che sia, anche in questo caso Costantino dovette fare delle concessioni al paganesimo tradizionale permettendo l’attività degli aruspici nei templi pagani. (Concilio di Ancira, canone 24; G. Pellegrino, La politica religiosa di Costantino, centro studi la runa.it)

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