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Come si paga la bolletta Enel senza pagare il canone Rai

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Come probabilmente saprete, la Legge di Stabilità 2016 (ex Legge Finanziaria), approvata dal governo Renzi e dal Parlamento, prevede tra le misure anche l'inserimento del canone Rai nella bolletta dell'Enel. Riportiamo allora qualche notizia utile su chi e come ha diritto a non pagare questa ulteriore tassa. [Redazione].


Con il nuovo sistema di addebito del canone Rai in bolletta della luce Enel, come posso pagare l’Enel e non invece il canone Rai? Cosa rischio in questi casi? 

Chi ritiene di non dover pagare il Canone Rai inserito nella bolletta della luce deve muoversi in anticipo effettuando una apposita comunicazione (secondo il modello qui sotto riportato); l’autocertificazione andrà spedita, con raccomandata a.r., all’Agenzia delle Entrate di Torino (in alternativa si può decidere di consegnarla a mani presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo della propria residenza). Nella dichiarazione andrà indicata la causa per cui non si è tenuto al versamento del Canone Rai, causa che potrebbe consistere, per esempio, in una delle seguenti (valide) ragioni:  

  • soggetto titolare di esenzione dal pagamento del Canone Rai (persona con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro annui, non convivente con altri soggetti); per maggiori informazioni sulle esenzioni leggi: “Canone Rai: chi non paga”; 
  • versamento già eseguito dall’altro coniuge attraverso il bollettino postale tradizionale;   
  • casa data in affitto, la cui utenza della luce sia rimasta intestata al titolare dell’immobile, ma la disponibilità del televisore è solo degli inquilini;  
  • immobile privo di televisione;   
  • seconda casa: in verità, in questi casi, il problema non dovrebbe porsi perché il canone Rai – secondo le previsioni della legge di Stabilità 2016 – sarà addebitato solo sulle abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare. Restano, quindi, escluse le ulteriori abitazioni (case al mare, in montagna, immobili a uso investimento, ottenuti in eredità, ecc.) per le quali, già a monte, la società erogatrice del servizio elettrico dovrà evitare l’addebito del canone (probabilmente, già in sede di stipula del contratto dovrà essere effettuata apposita comunicazione circa l’uso dell’immobile). Questo perché la normativa sul canone Rai prevede che lo stesso debba essere pagato una sola volta per nucleo familiare, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti. In ogni caso, qualora si dovessero presentare eventuali disguidi e il contribuente dovesse trovarsi addebitato il Canone sulla bolletta della luce della seconda casa, sarà bene che proceda per come qui di seguito spiegheremo;   
  • altre cause che potrebbero anche consistere nella stessa volontà, del contribuente, di sottrarsi all’imposizione fiscale, ferme restando tutte le conseguenze previste dalla legge.   

Chi non paga il Canone Rai non potrà subire l’interruzione della fornitura del servizio elettrico: insomma non si taglia la luce all’evasore. Il contribuente, pertanto, resta libero di scegliere di pagare la bolletta della luce decurtando dalla stessa l’importo dovuto a titolo di Canone Rai. Se, tuttavia, l’imposta sulla TV è dovuta, le conseguenze saranno le seguenti:   

  • accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente previo controllo da parte della Guardia di Finanza;  
  • irrogazione di una sanzione pari a cinque volte il canone stesso;   
  • in caso di ulteriore inadempimento, l’importo viene iscritto a ruolo e la riscossione affidata a Equitalia, che potrà procedere attraverso le vie ordinarie come, ad esempio, previa notifica della cartella di pagamento, con l’iscrizione del fermo auto.   

Nel caso in cui il contribuente non sia tenuto a versare il Canone Rai per una delle ragioni appena esposte sarà comunque meglio che ne informi – come si diceva in apertura – l’Agenzia delle Entrate inviando una autocertificazione secondo il modello che riproduciamo qui di seguito:  

Clicca qui per il modello in formato PDF

* * *

Fonte: laleggepertutti.it


 

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